Corso di formazione obbligatorio per titolari somministrazione alimenti e bevande
La Giunta regionale con deliberazione n. 25 -1952 del 31/07/2015, al paragrafo 8 rubricato “Validità
temporale e decorrenza del triennio”, ha dato attuazione alle suddette disposizioni normative,
stabilendo che per individuare il triennio in cui l’operatore del comparto della somministrazione
di alimenti e bevande debba frequentare il corso di formazione è necessario verificare se
il requisito professionale per l'esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione
di alimenti e bevande (corso abilitante alla professione, biennio di pratica commerciale, titoli
di studio) sia stato conseguito antecedentemente o nel corso del triennio di riferimento (1° triennio
1/03/2010 -1/03/2013 e 2° triennio 1/03/2013 -1/03/2016, già decorsi; 3° triennio 1/03/2016 -
1/03/2019 in corso).
Per il triennio in corso 1/03/2016 -1/03/2019 si deve tenere presente quanto segue:
• nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all’1/03/2016 e di avvio dell'attività
o di subingresso nell’attività entro il 31/08/2018, l'obbligo formativo dovrà essere assolto
nel triennio 1/03/2016 -1/03/2019
• nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all’1/03/2016 e di avvio dell'attività
o di subingresso nell’attività negli ultimi sei mesi di scadenza del triennio, ovvero nel periodo
compreso tra l’1/09/2018 e l’1/03/2019, l'esercente avrà l'obbligo di frequentare il corso
entro il primo anno del triennio successivo, ovvero entro l’1/03/2020, fermo restando la
decorrenza del successivo triennio dall’1/03/2019 all’ 1/03/2022
• nel caso di conseguimento del requisito successivamente all’1/03/2016 e di avvio dell'attività
o di subingresso nell’attività nel periodo compreso tra l’1/03/2016 e l’1/03/2019, l'obbligo
formativo dovrà essere adempiuto nel triennio successivo e perciò dall’1/03/2019
all’1/03/2022.
La citata D.G.R. n. 25-1952 del 31/07/2015 ha previsto altresì che entro l’anno successivo al
triennio di adempimento della formazione obbligatoria, il Comune, autorità competente al controllo,
provvederà ad accertare l’assolvimento dell’esercente all’obbligo formativo sancito dalla
l.r. n. 38/2006 e s.m.i. e a comunicare allo scrivente Settore regionale Commercio e Terziario,
tramite la compilazione di una apposita scheda di rilevazione, l’esito dell’accertamento effettuato.
Qualora riscontrasse il mancato compimento della formazione obbligatoria, applicherà
all’operatore le sanzioni indicate agli artt. 16 bis e 21, comma 2 della l.r. 38/2006 e s.m.i.
Riguardo al controllo, i Comuni in indirizzo dovranno accertare dal 1° marzo 2019, per i l 3°
triennio 01/03/2016 – 01/03/2019, tramite la compilazione dell’apposita scheda di rilevazione
dati, l’assolvimento del corso di formazione obbligatoria di aggiornamento professionale a cadenza
triennale da parte degli operatori del comparto della somministrazione di alimenti e bevande.